PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate).

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è sostituita dalla seguente:

          «b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventotto anni;».

Art. 2.
(Soppressione delle riserve previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, in favore dei militari volontari in ferma prefissata cessati senza demerito dal servizio).

      1. Il capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226, è abrogato.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.